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Soprintendenza archivistica e bibliografica dell'Umbria

Dichiarazione di interesse culturale di archivi privati

La dichiarazione di interesse culturale di archivi privati, anche definita di interesse storico particolarmente importante, emessa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 22 gen. 2004, n. 42, accerta la sussistenza delle caratteristiche di bene culturale (art. 10, c. 3) dell'archivio o dei singoli documenti appartenenti a privati (famiglie, persone, associazioni ed enti di natura privata, imprese, ecc.):

  • per autonoma iniziativa d’ufficio
  • su motivata richiesta della Regione e di ogni altro ente territoriale interessato
  • su segnalazione del privato proprietario, possessore o detentore del bene.

La Soprintendenza, con atto motivato, avvia il procedimento per la dichiarazione dell’interesse storico particolarmente importante dell'archivio o del documento, dandone contestualmente comunicazione al proprietario, possessore o detentore, il quale ha la possibilità, entro 80 giorni, di presentare alla Soprintendenza eventuali osservazioni o controdeduzioni. Durante tale periodo, i documenti sono comunque sottoposti, in via cautelare, alle norme di tutela previste dal d.lgs. n. 42/2004.

Trascorso il termine sopra indicato, viene emanato un provvedimento che dichiara l’interesse culturale dell’archivio o del documento, avverso il quale è ammesso il ricorso, per motivi di legittimità o di merito, entro 30 giorni dalla notifica. Sull’eventuale ricorso decide la Direzione Generale Archivi del Ministero della cultura (d.p.r. n. 233/2007, art. 9, c. 2, lett. s). È altresì possibile ricorrere in via giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) che può intervenire, per i soli vizi di legittimità. Il ricorso giurisdizionale deve essere avviato entro 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato.

Con l’emanazione del provvedimento, l’archivio o il documento sono a tutti gli effetti dei beni culturali, definitivamente sottoposti alla disciplina del d.lgs. n. 42/2004.

La dichiarazione di interesse storico particolarmente importante impone al privato proprietario, possessore o detentore dell'archivio o del documento gli obblighi connessi al regime vincolistico previsto dal d.lgs. n. 42/2004 in materia di protezione, conservazione e circolazione dei beni culturali.

In particolare, il privato è tenuto a garantire la conservazione dell'archivio e a provvedere alla sua inventariazione (art. 30), inviando copia degli inventari e dei relativi aggiornamenti alla Soprintendenza.

Lo spostamento fisico, il trasferimento ad altre persone giuridiche nonché l'esecuzione di qualunque intervento sul bene culturale vincolato sono subordinati ad autorizzazione della Soprintendenza. Rientrano fra tali interventi il riordinamento e l'inventariazione dell’archivio, il restauro e la riproduzione fotografica o digitale dei documenti. Quando lo spostamento avviene in seguito al trasferimento di dimora o di sede del proprietario, possessore o detentore dell'archivio, deve essere denunciato preventivamente e il Soprintendente può prescrivere misure conservative a tutela del bene stesso (art. 21).

Il privato proprietario, possessore o detentore dell'archivio o dei singoli documenti che effettui interventi conservativi può essere ammesso a ricevere contributi statali e può anche usufruire delle agevolazioni tributarie previste dalla legge (art. 31, 34-35).

La consultazione degli archivi privati dichiarati di interesse storico particolarmente importante deve essere richiesta tramite la Soprintendenza, ai sensi e nei modi previsti dall’art. 127 del d.lgs. n. 42/2004.
 

Riferimenti normativi: d.lgs. n. 42/2004, artt. 10, c. 3, 13-14, 21, 30-31, 34-35, 127; d.p.r.  n. 233/2007, art. 9, c. 2, lett. s.

Termini previsti: 120 gg.
 

Elenco degli archivi dichiarati (119 KB)



Ultimo aggiornamento: 10/01/2024